
Richiedi subito l'indennità per il congedo COVID-19
Cos’è
Tale congedo straordinario è stato concesso dal 5 marzo e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ai genitori lavoratori dipendenti (del settore privato, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS) e con i figli di età non superiore ai 12 anni. Sarà riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo può essere concessa alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale limite di età non verrà applicato a coloro che hanno figli con disabilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, anche in tal caso se non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il documento dell’INPS specifica che:- il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale, però si può fruire solo di giornate intere e non in modalità oraria;
- la possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001).
Come accedere
Dipendenti del Settore Privato
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare la relativa domanda al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti tramite INPS e patronati. Invece, i genitori, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.Dipendenti del Settore Pubblico
I lavoratori dipendenti del settore pubblico non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa forniteGenitori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS
Per i genitori iscritti alla Gestione separata la normativa riconosce il congedo COVID-19: per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene riconosciuta: un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino a 12 anni.Ricapitoliamo
Si precisa pertanto che per tali categorie di lavoratori il congedo COVID-19, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:- per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
- per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.