Congedo COVID-19 e relativa indennità

Richiedi subito l'indennità per il congedo COVID-19

Cos’è

Tale congedo straordinario è stato concesso dal 5 marzo e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ai genitori lavoratori dipendenti (del settore privato, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS) e con i figli di età non superiore ai 12 anni. Sarà riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo può essere concessa alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale limite di età non verrà applicato a coloro che hanno figli con disabilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, anche in tal caso se non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il documento dell’INPS specifica che:
  • il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale, però si può fruire solo di giornate intere e non in modalità oraria;
  • la possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001).

Come accedere

Dipendenti del Settore Privato

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare la relativa domanda al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti tramite INPS e patronati. Invece, i genitori, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.

Dipendenti del Settore Pubblico

lavoratori dipendenti del settore pubblico non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite

Genitori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS

Per i genitori iscritti alla Gestione separata la normativa riconosce il congedo COVID-19: per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene riconosciuta: un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino a 12 anni.

Ricapitoliamo

Si precisa pertanto che per tali categorie di lavoratori il congedo COVID-19, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
  • per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
Ciò premesso, sia i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni che le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19,possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale o patronato.

Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità

Il decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età .

Misure valide anche per gli autonimi

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. In base a quanto sopra evidenziato, possono pertanto fruire del congedo per i figli con disabilità in situazione di gravità, anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Anche in questo caso, i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

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