IMU-TASI

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Pagamento IMU-TASI online

L'IMU, ovvero l'imposta municipale sugli immobili, ha come presupposto il possesso di immobili. Dal 2014 non pagano l'IMU l'abitazione principale e le relative pertinenze. Dal 2016, l'IMU non e' piu' dovuta sugli immobili di proprieta' delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa se destinato a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla residenza anagrafica. Dal 2016, la base imponibile e' ridotta nella misura del 50%, solo nel caso in cui: - l' immobile e' dato in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli); - il contratto di comodato e' stato regolarmente registrato, i proprietari risiedono in una abitazione di proprieta' sita nello stesso comune e non possiedano altri immobili in Italia. Sempre a decorrere dal 2016, inoltre, l'aliquota degli immobili locati ad "equo canone" sara' pari, per legge, al 75% dell'aliquota ordinaria stabilita dal comune.

Sono pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unita' per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo.

La base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile che si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e successivamente applicando i seguenti moltiplicatori catastali:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10);
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

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Chi deve pagare l'IMU

L'IMU si paga in due rate (16 giugno e 16 dicembre).

Devono pagare l'IMU:

  • i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
  • i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • i concessionari di aree demaniali;
  • locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 



LA TASI

La TASI e' il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali fanno fronte alle spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini . Dal 2016 i contribuenti non dovranno piu' pagare la TASI sull'abitazione principale 2non di lusso". L'esonero e' riconosciuto esclusivamente per l'abitazione principale che non sia di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e per pertinenze all'abitazione principale con categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l'esenzione spetta a una sola unita' per ciascuna categoria. Non deve piu' versare la sua parte di TASI l'inquilino o comodatario che utilizza l'immobile come propria abitazione principale. Il proprietario dell'immobile continua a pagare esclusivamente la percentuale (tra il 70% e il 90% ). Chi, invece, occupa l'immobile ad uso diverso dall'abitazione principale e' tenuto a pagare una parte del tributo, compresa tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. Per quanto riguarda l'IMU, la novita' riguarda gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioe', tra genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il beneficio spetta solo se il contratto di comodato viene registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest'ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non 2di lusso" adibito a propria abitazione principale. Inoltre, e' richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU.

Il presupposto impositivo e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale cosi' come definita ai fini IMU, e di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti.

Sono escluse:

  • le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative;
  • le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.C. .

Per il calcolo dell'imposta, l'aliquota fissata dal Comune va applicata, come per l'IMU, sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

La Tasi si paga in due rate (16 giugno e 16 dicembre) qualora si volesse pagare in unica soluzione si deve versare entro il 16 giugno.

 



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