Bonus Affitti Roma Capitale

Il Comune di Roma ha avviato le procedure per richiedere contributi per il pagamento degli affitti. Avranno diritto a ricevere tali contrivuti i sogetti che abitano in alloggi sia di proprietà pubblica che privata.

Termini di presentazione

La domanda potrà essere presentata a partire da Lunedì 27 Aprile 2020 ed entro e non oltre il 18 Maggio 2020 seguendo le seguenti modalità:

  • presso l'ufficio anagrafe del proprio Municipio di appartenenza;
  • on line, attraverso il sito di Roma Capitale.anche

N.B. Coloro che presenteranno la domanda online dovranno inviare, oltre alla domanda, l’autocertificazione(scaricabile da qui).

 

Quali sono i requisiti

Per poter accedere al Contributo è necessario avere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  • residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
  • titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;
  • mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 es. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ovedomicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
  • mancata percezione o ammissione per l’annualità 2020 di o ad altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
  • reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 maggio 2020 1 , rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo). La dichiarazione concernente la riduzione del reddito deve essere compilata anche se il richiedente non dispone ancora dei dati precisi, definitivi ed ufficiali, riservandosi l’Amministrazione di richiedere chiarimenti ed effettuare controlli.



Il Contributo

L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020. Consulta il bando cliccando qui

Congedo COVID-19 e relativa indennità

Richiedi subito l'indennità per il congedo COVID-19

Cos’è

Tale congedo straordinario è stato concesso dal 5 marzo e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ai genitori lavoratori dipendenti (del settore privato, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS) e con i figli di età non superiore ai 12 anni. Sarà riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo può essere concessa alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale limite di età non verrà applicato a coloro che hanno figli con disabilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, anche in tal caso se non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il documento dell’INPS specifica che:
  • il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale, però si può fruire solo di giornate intere e non in modalità oraria;
  • la possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui i genitori abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001).

Come accedere

Dipendenti del Settore Privato

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare la relativa domanda al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti tramite INPS e patronati. Invece, i genitori, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.

Dipendenti del Settore Pubblico

lavoratori dipendenti del settore pubblico non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite

Genitori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS

Per i genitori iscritti alla Gestione separata la normativa riconosce il congedo COVID-19: per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene riconosciuta: un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino a 12 anni.

Ricapitoliamo

Si precisa pertanto che per tali categorie di lavoratori il congedo COVID-19, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
  • per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
Ciò premesso, sia i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni che le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19,possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale o patronato.

Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità

Il decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età .

Misure valide anche per gli autonimi

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. In base a quanto sopra evidenziato, possono pertanto fruire del congedo per i figli con disabilità in situazione di gravità, anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Anche in questo caso, i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

Hai dubbi?

Hai dubbi sulle modalità di accesso al congedo COVID-19? Contattami e ti fornirò tutte le informazioni di cui hai bisogno

Richiedi subito l'indennità per il congedo COVID-19

Cassa Integrazione COVID-19

Cura Italia: per cassa integrazione, assegno ordinario e cig in deroga

Richiedi subito la Cassa Integrazione COVID-19

L’INPS interviene con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, definendo le tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, introdotte dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Sono beneficiarie del trattamento di Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”:
  • le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • le imprese addette all’armamento ferroviario;
  • le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Presentazione dell’istanza

La domanda può essere presentata, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Aziende in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Assegno ordinario

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Ne sono beneficiari:
  • per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
    • i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
    • i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
  • Per i Fondi di solidarietà di settore: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
  • Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Agevolazioni e semplificazioni

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Non è richiesta la presentazione, in allegato alla domanda, della relazione tecnica, ma soltanto dell’elenco dei lavoratori beneficiari. Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto:
  • del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
Possono accedere al trattamento i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

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Come accedere

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate , che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
  • il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
  • la lista dei beneficiari.
E’ previsto esclusivamente pagamento diretto e dunque il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’Istituto il modello “SR 41” (Scarica il modulo SR41).

Richiedi subito la Cassa Integrazione COVID-19

Bonus 600 euro

Tutti i dettagli sul bonus erogato dall’INPS

Richiedi subito il bonus di COVID-19

Dal 1 aprile sarà possibile richiedere il bonus di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus, che – come chiarisce il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, «sarà una tantum e si riferisce per adesso soltanto al mese di marzo».

I beneficiari

Potranno beneficiare del suddetto bonus:
  • liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020; inclusi i lavoratori che partecipano a studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
  • collaboratori coordinati e continuativi che abbiano un rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e siano iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Tali lavoratori devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria; Per quanto riguarda i requisiti obbligatori per ottenere il bonus – che non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altre indennità – è indispensabile essere iscritti alla Gestione Separata dell’Inps; non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto; non essere iscritti ad altre forme di previdenza sociale obbligatoria a esclusione della Gestione Separata dell’Inps.
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto di lavoro è stato cessato in modo non volontario nel periodo dal 1’ gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
  • gli operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente nel 2020;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito inferiore a 50mila euro.

Per richiederlo è comunque necessario non essere titolari di pensione, inoltre non potrà essere erogato ai percettori del reddito di cittadinanza.

Come richiedere il bonus

Per tutti, l’effettuazione della domanda seguirà un iter particolare partendo dal portale online dell’Inps con pin dispositivo oppure chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o lo 06164164 da cellulare. Una volta ricevute poi via sms o via mail le prime otto cifre, l’utente potrà operare direttamente sul sito per compilare e presentare la domanda per l’indennità di 600 euro.

Richiedi subito il bonus di COVID-19

Servizi

TUTTI I MODULI DEVONO ESSERE CORREDATI DI MANDATO DI ASSISTENZA FIRMATO DAL CLIENTE, FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E FIRMA PER DELEGA AL PATRONATO

PRESTAZIONE

REQUISITI

MODELLO

ALLEGATI

Invalidità Civile

AP 66

+ ap70 + sr163

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia certifiato medico inviato telematicamente

mod. C , se vuole la visita domiciliare il certificato deve

essere fatto su mod D. (il certificato medico ha durata 3 mesi)

Invalidità civile

Minori

AP 67 + ap70 + sr163

- fotocopia doc. identità  + c.f. minore

 - Fotocopia documento di identità valido del genitore

 - Fotocopia codice fiscale genitore

 - Fotocopia certificato medico inviato telematicamente

mod. C , se vuole la visita domiciliare il certificato deve

essere fatto su mod D.

Diagnosi Funzionale

Per collocamento mirato

AP 66

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia certificato di invalidità

Fase concessoria 

Invalidità civile

 

ASSEGNO MENSILE: 286,81 euro mensili

- dal 74% al 99% di invalidità

- età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio2020)

- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);

- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

- L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

Limite personale di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2020 pari a 4.926,35 euro).

 

PENSIONE: 286,81 euro mensili

- 100% invalidità

- età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020)

- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);

- Limite personale di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2020 pari a 16.982,49 euro)

 

ACCOMPAGNO: 518,14 euro mensili.

- indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

- totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA: 285,66 euro mensili

- minori invalidi al 100%

- limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2020 il limite di reddito è pari a 4926,35

AP 70

AP 15

SR 163

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione

 - AP 15 o Fotocopia denuncia redditi del dichiarante e del coniuge

se inferiore a 65 anni

 - se minori modulo con autorizzazione genitore non

richiedente, autenticata in municipio con marca da bollo

 - fotocopia documento identità dei genitori

 - conto corrente o libretto intestato al minore


 

Richiesta

Autorizzazione

Permessi

L. 104

- Si può richiedere per se stessi o per un 

  familiare (3 giorni al mese)

SR08_Hand2

SR09 PER SE STESSI

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia verbale L.104

 - Fotocopia documento persona invalida

 - Fotocopia busta paga richiedente

Richiesta

Congedo straordinario

L. 104

- concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari condisabilità grave ai sensi  dell. art 3 comma 3 e'possibile richiedere fino ad un massimo di 2 anni di congedo

Requisito essenziale è la convivenza con il familiare disabile

Sr 10

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia verbale L.104

 - Fotocopia documento persona invalida

 - Fotocopia busta paga richiedente

Naspi

- Stato di disoccupazione involontario

- Almeno tredici settimane di contribuzione nei 

 4 anni precedenti

- Almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei 

 12 mesi precedenti

- Entro 68 giorni dall’ultimo giorno di lavoro

Sr156

SR 163

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia ultime 3 buste paga (è necessaria la matricola Inps del datore di lavoro) o bollettini Inps per lavoratori domestici

 - Fotocopia lettera licenziamento o contratto a tempo determinato

 - Ufficio pagatore certificato dall'ente stesso (SR 163)

Dis Coll

Disoccupazione collaboratori coordinati e continuativi

 - Collaboratori coordinati e continuativi, anche 

  a progetto

- Stato di disoccupazione involontario

- Iscrizione in via esclusiva alla Gestione  separata

- almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro e almeno 1 mese (o un contratto di almeno un mese) 

Sr1

SR 163

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia ultime 3 buste paga 

 - Fotocopia lettera licenziamento o contratto 

 - Ufficio pagatore certificato dall'ente stesso (SR 163)

Congedo

Parentale

maternità

Congedo parentale retribuito al 30% esteso fino a 6/8 anni del bambino: Il periodo di astensione facoltativa che spetta alle madri o padri, genitori adottivi o in affido, per i bimbi è stato esteso a 6 anni, aumentabili fino a 8 anni per le famiglie a basso reddito.

SR 23

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente e figlio

 - Fotocopia busta paga

 - periodo per cui si richiede il congedo


 

Autorizzazione

Assegni Familiari

Va fatta solamente se:

- ci sono variazioni nel nucleo familiare

  rispetto all'anno precedente.

- Genitori non sposati.

- Genitori separati o divorziati.

ANF42/SR03

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - Fotocopia busta paga

 - Fotocopia sentenza separazione/divorzio

 - dichiarazione del genitore NON richiedente di non

percepire assegni familiari e di autorizzare il genitore richiedente a percepirli

 - fotocopia documento di identità valido del genitore NON richiedente

Assegni Familiari

Parasubordinati

Lavoratori parasubordinati

iscritti alla gestione separata

Si possono richiedere da Febbraio in poi dell’anno 

successivo a quello richiesto

ANF/GEST. SEP

SR 27

Sr163

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente e familiari

 - Fotocopia busta paga

 - Data iscrizione alla gestione separata Inps

 - Aliquotaapplicata per il calcolo della contribuzione alla 

      Gestione separata

 - Compensi percepiti nell’anno per il quale si richiede l’assegno

 - Redditi del richiedente e degli altri componenti il nucleo relativi ai due anni precedenti

Assegni Familiari

Lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti, coniugati

ANF DIP

SR 16

 - modulo compilato e firmato anche dal coniuge e

consegnato direttamente al datore di lavoro

- Se la decorrenza dell’assegno va da Luglio a Dicembre vanno indicati i redditi dell’anno precedente

- Se la decorrenza va da Gennaio a Giugno vanno indicati i redditi di due anni prima

Assegni familiari per lavoratori domestici

ANF PREST

 SR 32

Sr163

- Fotocopia documento di identità valido del richiedente

- Fotocopia codice fiscale richiedente e familiari

- Fotocopia versamenti Inps dell’ultimo anno

- Se la decorrenza dell’assegno va da Luglio a Dicembre vanno indicati i redditi dell’anno precedente

- Se la decorrenza va da Gennaio a Giugno vanno indicati i redditi di due anni prima


 

Pensione

Vecchiaia

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

Requisito contributivo– A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minimapari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico– Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017:

lavoratrici dipendenti: 67

lavoratrici autonome e gestione separata: 66 anni e 1 mese

lavoratori dipendenti: 66 anni e 7 mesi

lavoratori autonomi e gestione separata: 66 anni e 7 mesi

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996:

Requisito contributivo -Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo di 20 anni. 

Requisito anagrafico se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia):

lavoratrici dipendenti: 65 anni e 7 mesi

lavoratrici autonome e gestione separata: 66 anni e 1 mese

lavoratori dipendenti: 66 anni e 7 mesi

- lavoratori autonomi e gestione separata: 66 anni e 7 mesi

AP 02

SR 163

- Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente

- Fotocopia codice fiscale del richiedente

- Ufficio pagatore e iban (agenzia Banca o Posta)

- Fotocopia ultima dichiarazione redditi 730 o mod. Unico

- Lettera di fine rapporto inviata al datore di lavoro

- Fotoc. versamento contributi ultimo anno (lav. autonomi)

- Fotocopia documento di riconoscimento coniuge

- Fotocopia codice fiscale coniuge

- Fotocopia ultima dichiarazione redditi (730 o mod. Unico)

- N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente

fotocopia sentenza separazione/divorzio

Pensione di anzianità

dal 2012 la riforma Fornero ha abrogato l'istituto e lo ha sostituito con la pensione anticipata. Nei confronti, tuttavia, dei lavoratori che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole di pensionamento, i cd. Lavoratori salvaguardati, la disciplina continua, per l'appunto, a trovare applicazione in deroga alla normativa Fornero.

Il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Nello specifico la pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, è possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi.

Per i dipendenti pubblici e privati (uomini e donne) 

dal 2016 è necessario raggiungere quota 97,6  ossia

un'età minima di 61 anni e 7 mesi oltre a 35 anni di contributi.

 

Per gli autonomi - artigiani, commercianti e agricoltori - dal 2016 bisogna raggiungere quota 98,7 ossia un’età minima di 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi.

In alternativa alle quote la pensione di anzianità può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con i 40 anni di contributi

AP 01

SR 163

Ap15

 - Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale del richiedente

 - Ufficio pagatore e iban (SR 163)

 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi 

 - Lettera di fine rapporto inviata al datore di lavoro

 - Fotoc. Versamento contributi ultimo anno (lav. autonomi)

 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge

 - Fotocopia codice fiscale coniuge

 - Fotocopia ultima dichiarazione redditi del coniuge

 - N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente

fotocopia sentenza separazione/divorzio

Assegno Sociale

460 euro per 13 mensilità

- 67 compiuti

- limite di reddito € 5.953,87 annui

e € 11.907  annui se coniugato

AP 61

AP 15

SR 163

 - Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente

 - Fotocopia codice fiscale del richiedente

 - Ufficio pagatore e iban (SR 163)

 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi 

 - Certificato storico di residenza per i cittadini stranieri

 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge

 - Fotocopia codice fiscale coniuge

 - AP 15 o Fotocopia ultima dichiarazione redditi del coniuge

 - N.B. Se i coniugi sono separati/divorziati legalmente

   fotocopia sentenza separazione/divorzio

Pensione di inabilità

o

  Assegno ordinario di invalidità

 

Pensione inabilità: 

- assoluta (100%) e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, difetti fisici o mentali.

- almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

- Ai periodi di contribuzione effettivamente versati viene aggiunto un “bonus contributivo” relativo agli anni che intercorrono tra la data della domanda e la data del compimento del 60°anno di età (donne e uomini) entro il tetto massimo di 40 anni di contributi.

- Non è compatibile con l’attività lavorativa

- è reversibile

 

Assegno ordinario di invalidità:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

- almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

- È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.

- Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

 

 

AP 60

SR 163

AP 15

SS3

 - Fotocopia documento riconoscimento lavoratore

 - Fotocopia codice fiscale lavoratore

 - Modello SS3 (certificato medico di base)

 - Ufficio pagatore e Iban (SR 163)

 - AP 15 o ultima dichiarazione dei redditi (Cud, 730, Mod. Unico)

 - Per i lavoratori autonomi Fotocopia versamento contributi ultimo anno

 - Fotocopia documento di riconoscimento coniuge

 - Fotocopia codice fiscale coniuge

 - AP 15 o ultima dichiarazione dei redditi del coniuge (Cud, 730, Mod Unico)


 

Ricostituzione

Pensione

Motivo della richiesta o lettera di indebito dell’Inps

AP 57

 - Fotocopia documento riconoscimento richiedente

 - Fotocopia codice fiscale richiedente

 - AP 15 o dichiarazione dei redditi (Cud 730 Unico) per ciascun anno della ricostituzione

 - Fotocopia Versamento contributi ultimo anno

   (solo per i lavoratori autonomi)

 - Se lavoratori autonomi, dichiarazione redditi ultimi 3 anni

 - Fotocopia documento riconoscimento coniuge

 - Fotocopia codice fiscale coniuge

 - dichiarazione dei redditi del coniuge per ciascun anno della ricostituzione

Pensione

ai superstiti

- coniugi

- figli minori o studenti fino a 26 anni

- figli inabili al 100% al momento del decesso del genitore

Ap58

SR 163

AP 15

- Fotocopia documento riconoscimento richiedente e defunto

- Fotocopia codice fiscale richiedente e defunto

- Ufficio pagatore e iban (SR 163)

- AP 15 o Ultima dichiarazione redditi (730 o mod. Unico)

- Fotocopia Cud defunto

- Fotocopia certificato di morte

- Fotocopia versamento contributi ultimo anno

(solo per i lavoratori autonomi)

- Data matrimonio

- mod SS3 per figlio disabile

- attestato frequenza se figlio maggiorenne studente

- N.B. Se i coniugi sono separati legalmente

fotocopia sentenza separazione

per i coniugi divorziati richiesta in tribunale. il giudice deciderà la quota parte per gli anni di matrimonio ed i figli che si sono avuti

Maternità

Obbligatoria

Prima del parto

- I 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto

- i periodi di interdizione anticipata disposti per gravidanza a rischio oppure per mansioni incompatibili

Dopo il parto

- I 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.

- In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;

- I periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera.

 

La flessibilità prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’8°

SR01

- Fotocopia documento riconoscimento del richiedente

- Fotocopia codice fiscale richiedente

- Busta paga

- Fotocopia certificato medico data presunta parto

- Quando nasce il bambino va presentato il certificato di

nascita e codice fiscale del bambino all’INPS senza

compilare nessun modulo.

 - In caso di FLESSIBILITA’ occorre la certificazione del datore di lavoro che la lavoratrice non è collocata in situazione di rischio per sé o per il nascituro.

Per maternità a rischio certificato rilasciato dal medico legale della ASL per l'astensione anticipata

Bonus Bebè 

Isee max 25000 euro

160 euro mensili per Isee fino ai 7000 euro

80 euro mensili per Isee dai 7001 ai 25000 euro

SR 158

SR 163

- Fotocopia documento di identità valido del richiedente

- ISEE

- Ufficio pagatore e iban (SR 163)

Estratto

Contributivo

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

- Fotocopia codice fiscale richiedente

Cambio Iban

SR 163

TIMBRATO E 

FIRMATO

 - Fotocopia documento di identità valido del richiedente

 - fotocopia codice fiscale

 - numero e tipologia della pensione

        Premio nascita

    Una tantum alla nascita (800euro)

   SR163

      Certificato di        nascita

c.f. nascituro

  

   - documento mamma

   - cert. nascita

   - c.f. nascituro

        

       PENSIONE 

      QUOTA 100

 I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

          AP01

        AP15

        SR163

   - documento + c.f. richiedente

   - lettera fine rapporto lavoro

   - dati coniuge

   - Data matrimonio

   

Pensione

Opzione donna

 

 

Confermata anche per il 2020 la misura del pensionamento anticipato riservata alle donne (cd. Opzione donna).

La legge di bilancio 2020 ha esteso questa possibilità alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2019, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, e 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

    

    Ap01

       Sr163

       Ap15

   

- documento + c.f. richiedente

   - lettera fine rapporto lavoro

   - dati coniuge

   - Data matrimonio

        

      Reddito di cittadinanza e

      Pensione di cittadinanza 

 

 

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

        

           Sr180

  - documento identità

   - isee

  Per chi è possessore di naspi è compatibile (per differenza) 

 Per chi è possessore di pensione minima la stessa si  rivaluta per un massimo di 780 euro